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mercoledì 25 settembre 2024

Tutto quello che devi sapere sul Codice Identificativo Nazionale (CIN) Affitti Brevi

Se hai una locazione turistica, un alloggio che affitti per soggiorni inferiori ai 30 giorni di permanenza, hai sicuramente sentito parlare dell’introduzione dell’obbligatorietà del CIN vagliata dal Ministero del Turismo.

Manca sempre meno al 2 novembre 2024, data in cui il CIN, Codice Identificativo Nazionale, diverrà ufficialmente obbligatorio in tutta Italia. Continua a leggere l’articolo per scoprire punto per punto tutto quello che c’è da sapere in merito: come ottenerlo, perché è fondamentale per la tua attività e che tipo di sanzioni verranno applicate ai trasgressori.

Cos’é il Codice Identificativo Nazionale? \

Con l’art. 13-ter, co. 15, del D.L 18 dicembre 2023 n. 145 (meglio noto come Decreto Anticipi) é stato introdotto il Codice Identificativo Nazionale (CIN) in materia di affitti brevi: come detto poco sopra, un codice univoco assegnato dal Ministero del Turismo a tutte le strutture ricettive e alle locazioni turistiche che offrono alloggi per soggiorni inferiori ai 30 giorni.

Questo codice é composto da una serie di caratteri alfanumerici, e permette di identificare digitalmente in maniera ufficiale ogni proprietà, che comparirà in una piattaforma nazionale – attiva dallo scorso giugno – nota come BDSR (Banca Dati delle strutture Ricettive)

È necessario richiederlo per chiunque gestisca case vacanze, bed & breakfast, appartamenti in affitto breve e qualsiasi altro tipo di struttura che rientri nella categoria delle locazioni turistiche, indipendentemente dal fatto che sia un privato o un'azienda. Il Codice CIN é in realtà già obbligatorio a partire dal 3 settembre 2024 in tutte le regioni italiane. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere hanno però 60 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore per adeguarsi a questa nuova normativa. A partire dal 2 novembre 2024, ogni annuncio di locazione turistica dovrà riportare il CIN, pena sanzioni amministrative.

Lo scopo ben chiaro dell’introduzione di questo strumento é quello di contrastare le irregolarità che all’interno di questo settore sono ancora troppo numerose. Garantisce maggiore trasparenza nell’ambito del mercato degli affitti brevi, permettendo alle autorità di monitorare con precisione l’attività ricettiva su tutto il territorio nazionale. In altre parole, il CIN consente di distinguere facilmente le strutture autorizzate e in regola, proteggendo sia i consumatori che gli stessi operatori turistici.

Qual é la differenza fra Codice CIN e Codice CIR?

La Legge n. 58/19 regola un altro codice, ovvero il CIR – Codice Identificativo Regionale – un codice alfanumerico associato alla struttura ricettiva, che serve per comunicare ufficialmente l’inizio dell’attività, garantendo la piena adesione agli obblighi previsti dalla legge.

Se la tua locazione turistica non é in possesso del CIR, occorre preventivamente richiederlo e successivamente accedere al portale del Ministero del Turismo per richiedere anche il CIN. Infatti, la banca dati nazionale del Ministero del Turismo per l’ottenimento del CIN necessita preventivamente che l’utente abbia caricato il proprio immobile nella banca dati regionale.

Ogni Regione ha le proprie modalità, ma in generale quando una struttura ricettiva viene registrata e autorizzata ottiene il CIR, che deve poi essere esposto in modo visibile all’interno della struttura e utilizzato in tutte le comunicazioni ufficiali.

Rivolgiti agli enti competenti del tuo comune o della tua regione per ricevere le informazioni più recenti e dettagliate in merito all’uso del codice identificativo regionale per le strutture ricettive.

Cos’é la piattaforma BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive)?

La Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive e degli Immobili Destinati a Locazione Breve (BDSR) è un sistema centralizzato progettato per gestire le informazioni relative alle strutture ricettive e agli affitti brevi in Italia, fornendone una vera e propria mappatura su scala nazionale. La BDSR è consultabile sia dai cittadini, che dalle autorità che devono effettuare verifiche sugli immobili. \

Il sistema é stato adottato in accordo con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, e consente ai cittadini titolari e gestori di strutture turistiche di richiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale) da esporre all’esterno degli stabili dove sono ubicati gli appartamenti o le strutture ricettive e per l’indicazione negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, così come previsto dal decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, art. 13-ter. co. 15. L’accesso alla piattaforma della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive e degli Immobili Destinati a Locazione Breve (BDSR) è possibile tramite identificazione SPID.

Le informazioni che vi si trovano riguardano la tipologia di alloggio e la sua ubicazione, la capacità ricettiva, il soggetto che esercita l’attività e, infine, il CIN vero e proprio.

Come si richiede il CIN Affitti Brevi?

Come dicevamo poco sopra, il CIN Affitti Brevi si può richiedere tramite la piattaforma della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive e degli Immobili Destinati a Locazione Breve (BDSR). Per poter accedere correttamente alla Banca Dati è necessario l’utilizzo dello SPID o della CIE (Carta d’Identità Elettronica). Per i soli cittadini stranieri (non in possesso di SPID) titolari o gestori di una struttura ricettiva in Italia è prevista la possibilità di accedere con user e password fornite dal Ministero del Turismo, previa registrazione.

A seguito del tuo accesso ritroverai le strutture ricettive associate al tuo codice fiscale, ma in caso non trovassi la tua struttura, in fondo alla pagina puoi utilizzare la funzione “Segnalazione Struttura Mancante”.

Una volta visualizzato l'elenco delle strutture associate al tuo codice fiscale, cliccando su "Dettaglio scheda" potrai accedere alla struttura di tuo interesse, compilare eventuali dati mancanti (contrassegnati da un asterisco) ed ottenere così il CIN.

Nel caso, invece, in cui il tuo codice fiscale sia censito tra i “Delegati” della struttura, il sistema richiederà di caricare in BDSR un documento di delega firmato dal titolare e copia della carta d’identità del titolare della struttura ricettiva.

Una volta compilata la “scheda”, se i dati sono stati correttamente inseriti e sono completi comparirà il messaggio “Struttura inserita correttamente” ed entro pochi minuti riceverai una mail di notifica dell’avvenuta creazione del CIN.

Quali sono i requisiti per ricevere il CIN?

Per poter ottenere il Codice Identificativo Nazionale, la tua struttura ricettiva deve accogliere regolarmente gli ospiti per periodi inferiori alle 30 notti consecutive, e deve già essere in possesso del CIR, come detto poco sopra.

Gli immobili destinati ad affitti brevi devono essere inoltre dotati di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, oltre ad avere estintori portatili a norma di legge posizionati in punti accessibili e visibili.

Posso richiedere il codice CIN se sono gestore e non titolare?

Il gestore, o il property manager, pur non essendo il proprietario dell'immobile, è spesso la persona che effettivamente si occupa dell’amministrazione quotidiana della locazione turistica. In questo ruolo, puoi richiedere il CIN a nome della struttura che gestisci, purché tu sia in possesso di un’autorizzazione o di un mandato ufficiale da parte del titolare.

È fondamentale che il gestore abbia un accordo formale con il proprietario, che lo autorizzi esplicitamente a richiedere e utilizzare il CIN per l’immobile in questione. Questa autorizzazione dovrebbe essere ben documentata e, idealmente, parte di un contratto scritto che definisce chiaramente i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti.

Inoltre, al momento della richiesta del CIN, sarà necessario fornire i dati del titolare dell’immobile, oltre a quelli del gestore, per garantire che l’identificazione sia accurata e completa. In assenza di tale autorizzazione, il gestore non può procedere autonomamente alla richiesta del CIN.

A chi devo comunicare il codice CIN e quali obblighi ho come locatore?

Il codice CIN non comporta l’obbligo di essere comunicato, ma bensì esposto.

Il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura in locazione per finalità turistiche o locazione breve, posizionato in prossimità del nome dell’immobile a cui fa riferimento e nel rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.

Il codice CIN deve essere inoltre incluso in ogni annuncio pubblicato su portali online OTA (come Airbnb, Booking.com,...) e su qualsiasi sito web in cui la struttura è pubblicizzata, compresi i siti web di prenotazioni dirette.

Queste pratiche assicurano la trasparenza e la chiara identificazione auspicate dalla legge anche durante la fase di ricerca e prenotazione online.

Quali sono le sanzioni previste per chi non si adegua alla richiesta del Ministero del Turismo?

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza – oltre al monitoraggio da parte dei comuni e delle autorità locali – hanno il compito di effettuare controlli per individuare i soggetti che non rispettano le normative relative agli affitti brevi, inclusa la corretta esposizione del CIN.

L’applicazione delle sanzioni legate alle disposizioni sul CIN diventeranno operative a tutti gli effetti il prossimo 2 novembre 2024: da questa data, quindi, potrebbero scattare le sanzioni in caso di violazione.

Sussistono diversi casi di mancata ottemperanza alla normativa:

I locatori privi di CIN sono soggetti a una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro in relazione alle dimensioni dell’immobile in oggetto.

La mancata esposizione del codice da parte dei soggetti obbligati comporta sanzioni da 500 a 5.000 euro. Questa disposizione mira a garantire che gli ospiti siano informati in modo trasparente e completo sulla regolarità della struttura durante la fase di ricerca e prenotazione online.

Per i gestori di strutture senza i requisiti di sicurezza, la sanzione varia da 600 a 6.000 euro.

La mancata comunicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) può essere sanzionata con importi che variano da 200€ a 10.000€.

In conclusione l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) nel contesto degli affitti brevi rappresenta un’innovazione finalizzata a promuovere una gestione più trasparente e controllata delle locazioni turistiche. Per informazioni aggiornate visita il sito del Ministero del Turismo: https://www.ministeroturismo.gov.it/

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